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Whistlebowing

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

 

Definizioni

Whistleblowing: comunicare informazioni su presunti illeciti a individui o enti ritenuti in grado di agire.

Illecito: atto o omissione illecita, abusiva o pericolosa.

Whistleblower: qualsiasi persona che segnala o rivela sospetti illeciti con la ragionevole convinzione che le informazioni riportate siano vere al momento della segnalazione.

Segnalazione interna: segnalazione effettuata all'interno di un'organizzazione pubblica o privata (es. all'interno del luogo di lavoro).

Segnalazione esterna: segnalazione o denuncia presentata a un'autorità competente.

Divulgazione pubblica: rendere note al pubblico informazioni su possibili violazioni pubblicandole, ad esempio, su piattaforme online o sui social media - o segnalandole a soggetti interessati quali i media, organizzazioni della società civile, associazioni giuridiche, sindacati o organizzazioni imprenditoriali/professionali.

Ritorsione: qualsiasi azione o omissione minacciata, raccomandata o effettiva, diretta o indiretta, che causi o possa causare danno, e sia collegata o derivante da una segnalazione protetta.

Persona segnalata: persona fisica o giuridica a cui si fa riferimento nella segnalazione o nella denuncia del whistleblower come persona responsabile del presunto illecito o comportamento dannoso o associata a tale persona.

Dipendenti: amministratori, funzionari, impiegati, lavoratori temporanei e volontari. Rappresentanti dei lavoratori: persone riconosciute come tali ai sensi del diritto o della prassi nazionale, siano essi rappresentanti sindacali o eletti (ad es. comitati aziendali)

Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

 

1.            Introduzione

La legge 190/2012 ha introdotto un istituto di origine anglosassone il Whistleblowing che sta ad indicare il dipendente che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 54 bis del d.lgs. 165/2001*).

 

L’articolo 1 della legge 179/2017 ha modificato l’istituto della segnalazione da parte del dipendente pubblico e dei soggetti equiparati (“… il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica”). Inoltre ha introdotto, con l’art. 2, la figura del segnalante anche nel settore privato.

Il 9 dicembre 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva UE 2019/1937, riforma l’istituto. Il 10 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 24 che modifica l’istituto.

Le norme che seguono spiegano i soggetti e le modalità in cui è possibile fare una segnalazione di illecito.

 

2.            Destinatario della procedura - chi è il segnalante.

La segnalazione può essere presentata dalle seguenti categorie di persone il cui rapporto con l'organizzazione è attuale o è terminato:

             lavoratori (a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o temporanei), compresi i funzionari pubblici

             lavoratori autonomi

             soci e persone appartenenti all'organo di amministrazione, direzione o vigilanza

             volontari e stagisti retribuiti e non retribuiti

             persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori

             persone che hanno acquisito informazioni durante il processo di assunzione o altre trattative

             precontrattuali, come candidati o offerenti.

3.            Scopo e finalità della procedura

Lo scopo della presente procedura è di illustrare le modalità per effettuare una segnalazione di illecito o irregolarità avvenuta nell’ambito di attività di ACA spa.

In particolare, si intende fornire le indicazioni per individuare e definire l’oggetto della segnalazione,

il suo contenuto minimo, i destinatari e le forme di tutela del segnalante.

 

 

3.            Oggetto della segnalazione

La segnalazione può avere ad oggetto azioni, omissioni, reati o irregolarità consumati o tentati a

danno dell’interesse e dell’integrità di ACA spa.

 

La segnalazione non può riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano L'illecito dovrebbe essere inteso come qualsiasi atto o omissione illegale, abusivo o dannoso.

Questo include, ma non è limitato a:

             corruzione in tutte le sue forme (compresa la corruzione e il riciclaggio di denaro)

             reati

             violazioni di obblighi legali (nazionali e internazionali)

             pericoli per la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro

             pericoli per l’ambiente

             violazione dei diritti umani

             sfruttamento o abuso minorile

             molestie sessuali, bullismo e discriminazione

             abusi, negligenza o crudeltà sugli animali

             errori di giustizia

             abuso di potere

             insider trading, evasione fiscale o violazioni della concorrenza o del mercato commerciale internazionale

             uso non autorizzato di fondi, beni o risorse

             sprechi o cattiva amministrazione

             conflitti di interesse

             false dichiarazioni contabili

             ritorsioni contro whistleblower o altri

             comportamenti dannosi per la reputazione o il benessere economico dell’organizzazione

             qualsiasi altra violazione del codice di condotta o del codice etico dell'organizzazione

             occultamento di atti illeciti e i tentativi di occultarli, compreso l’intralcio al diritto alla

segnalazione.

 

 

4.            Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche.

 

In particolare, come previsto nel modello per la segnalazione di condotte illecite, la segnalazione deve:

             descrivere il fatto (condotta ed evento);

             indicare l’autore del fatto (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, e, in caso contrario, ogni

altro elemento utile all’identificazione);

             indicare eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;

             fornire eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti esposti.

La segnalazione deve essere datata e firmata dal segnalante.

Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo se il loro contenuto sarà adeguatamente dettagliato e circoscritto.

La segnalazione va prodotta sull’apposito modello per la segnalazione di condotte illecite, allegato alla presente procedura e reperibile sul sito web aziendale, nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione. Può essere fatta anche in forma libera stando attenti a specificare gli elementi sopra descritti affinché possa raggiungere efficacemente l’obiettivo finale.

 

5.            Destinatari della segnalazione e modalità di invio

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, utilizzando l’apposito modello. Il modello per la segnalazione di condotte illecite è disponibile sul sito web aziendale nello spazio dedicato all’anticorruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà alla protocollazione delle segnalazioni in arrivo e alla tenuta del relativo registro.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è responsabile della tenuta del registro e della custodia e archiviazione delle segnalazioni al fine di tutelare la riservatezza del segnalante.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

a)            mediante invio all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: rpct@aca.pescara.it;

b)           mediante la piattaforma appositamente creata che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il

 

RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. L’applicativo è accessibile dal portale ACA www.aca.pescara.it .

c)            a mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; per garantire la riservatezza, la segnalazione va inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”;

d)           verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e da questi riportata a verbale.

 

6.            Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che riterrà opportuna, compresa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Nella attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali competenti e, all’occorrenza, degli organi di controllo interni ed esterni all’Azienda, quali l’Organismo di Vigilanza, il Collegio sindacale, la Guardia di Finanza, la Direzione Provinciale del lavoro, il Comando dei Vigili Urbani, l’Agenzia delle Entrate. In ogni caso dovrà essere sempre garantita la riservatezza del nome del segnalante.

Nel caso in cui, completata l’attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà, in relazione alla natura della segnalazione, a:

a)            Presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;

b)           Comunicare l’esito dell’accertamento all’organo amministrativo ed all’Organismo di vigilanza per i provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, se sussistono i presupposti per l’azione disciplinare;

c)            Comunicare l’esito dell’accertamento all’organo amministrativo per le ulteriori eventuali azioni

che si rendano necessarie a tutela dell’Azienda.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunicherà all’Organismo di vigilanza la segnalazione ricevuta, sempre tutelando la riservatezza del segnalante, che potrà esprimere pareri, ovvero assumere decisioni e iniziative autonome sempre nel rispetto della riservatezza degli accertamenti avviati e dei principi di piena collaborazione tra gli organi di controllo. La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza di cui al presente punto costituisce violazione del modello e pertanto soggetta a sanzione disciplinare.

 

 

 

7.            La segnalazione esterna

La persona segnalante può̀ effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

             non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto legislativo;

             la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

             la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

             la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo

imminente o palese per il pubblico interesse.

 

 

8.            Il soggetto destinatario della segnalazione esterna

La segnalazione esterna deve essere inoltrata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che attiva un canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

 

9.            La divulgazione pubblica

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto legislativo 24/2023 se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a)            la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste e non è stato dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b)           la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c)            la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

 

10.         Forme di tutela del segnalante. Sistema sanzionatorio.

 

ACA spa garantisce il diritto alla riservatezza del segnalante e l’esclusione di ogni tipo di

discriminazione diretta o indiretta.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, l’identità del segnalante viene quindi protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all’ANAC che svolgerà l’attività istruttoria ed eventualmente sanzionatoria prevista dalla legge.

Il diritto di segnalazione di atti illeciti non esclude la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.

Ad integrazione del sistema disciplinare adottato dall’azienda, è stabilita la sanzione fino al licenziamento nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.


Link per la segnalazione di illeciti e irregolarità


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Contatti
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Tel: +39.085.4178200
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